La società in accomandita semplice differisce dalla società in nome collettivo per quanto riguarda la partecipazione dei soci. Le società in accomandita semplice sono costituite da due diversi tipi di soci: i soci accomandatari con responsabilità illimitata e i soci accomandanti con responsabilità limitata. Ai sensi dell’ articolo 99 della legge commerciale, la società in accomandita è costituita da almeno un socio accomandatario generale e un socio accomandatario.
La partnership è fondata sulla base di un contratto di partnership. La denominazione commerciale della società di persone deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Ai sensi dell’ articolo 101, paragrafo 2, della legge commerciale, si considera responsabile illimitatamente un socio accomandatario se il suo nome è incluso nella denominazione commerciale di una società in accomandita semplice. Per fondare una società in accomandita semplice è necessaria l’ iscrizione nel registro delle imprese.
Il rapporto interno tra i soci accomandatari è simile al rapporto tra i soci della società in nome collettivo, fatta eccezione per i diritti e gli obblighi dei soci accomandatari. I soci accomandatari sono tenuti a versare un contributo. Questo contributo determina la loro quota di utili futuri e le loro quote di liquidazione. Anche i soci accomandanti sono soggetti all’ obbligo di lealtà – senza il consenso degli altri soci un partner non può avere un’ attività commerciale concorrente.
Per quanto riguarda le relazioni esterne della società, i soci accomandanti non hanno un ruolo importante. Principalmente, essi non partecipano alla gestione a meno che non siano espressamente designati. Ai sensi dell’ articolo 112 della legge commerciale, i soci accomandanti assumono la responsabilità illimitata per le transazioni giuridiche che sono state effettuate a nome della società in accomandita prima o dopo la sua fondazione qualora il creditore non fosse a conoscenza del fatto che stava stipulando contratti con un socio accomandante. In caso contrario, i soci accomandanti sono responsabili nei confronti dei creditori della società in accomandita per l’ ammontare del contributo apportato, anche se non interamente versato. Questa disposizione si applica anche alle perdite della società di persone. I partner accomandatari hanno a loro volta una responsabilità personale, illimitata, solidale e in solido.
La costituzione di una società in accomandita semplice con una società a responsabilità limitata come socio accomandatario è possibile con alcune restrizioni.
Vantaggi
- i soci accomandanti sono responsabili limitatamente all’impegno nella società;
- i soci accomandatari beneficiano del capitale dei soci accomandanti senza farli partecipare alla sua gestione;
- non è richiesto un capitale minimo per la costituzione della società
Svantaggi
- i soci accomandatari sono responsabili dei debiti dell’ impresa con tutti i propri beni personali
- i soci accomandanti non sono coinvolti nella gestione della società e non possono bloccare le decisioni dei socio accomandatari