Le disposizioni sulle società per azioni si applicano alle società in accomandita per azioni in assenza di disposizioni specifiche. Anche la società in accomandita per azioni è una società di capitali, un ibrido tra la società per azioni e la società in accomandita semplice. Due tipi di azionisti partecipano a società in accomandita per azioni: i soci accomandatari e i soci accomandanti, dei quali gli ultimi sono responsabili solo in relazione agli obblighi della società. Secondo il codice di commercio bulgaro, il numero minimo di soci deve essere di tre accomandanti. I soci accomandanti hanno il diritto di sottoscrivere azioni e di avvalersi di tutti i diritti degli azionisti, ma non hanno diritto di voto in assemblea.
I soci accomandatari sono responsabili della formazione dell’ impresa. La formazione si svolge in due fasi:
- la stipula di un accordo scritto e autenticato da notaio tra i partner generali. In questa fase vengono redatti gli statuti e convocata l’ assemblea generale.
- gli azionisti possono scegliere i soci accomandanti.
La società in accomandita per azioni è organizzata come la società per azioni con il meccanismo di gestione in un’ unica fase, vi sono gli organi dell’ assemblea generale e il consiglio di amministrazione. La differenza è la composizione degli organi: per quanto riguarda la società in accomandita per azioni, l’assemblea generale è composta da soci accomandatari e accomandanti che hanno sottoscritto azioni. In questo ambito, le loro responsabilità vengono stabilite. L’assemblea generale ha il diritto di modificare lo statuto e di decidere in merito allo scioglimento della società di persone solo con il consenso dei soci e degli azionisti. Per trasformare la società è necessaria la deliberazione unanime dei soci accomandatari e una delibera dell’ assemblea generale pari ad almeno ¾ degli azionisti.
Il consiglio di amministrazione è composto esclusivamente da soci accomandatari. Le sue funzioni non possono essere limitate dall’assemblea generale. La responsabilità della gestione è del consiglio di amministrazione e i suoi membri rappresentano congiuntamente la società di persone nei confronti di terzi. Lo scioglimento della società di persone richiede il consenso dei soci personalmente responsabili. La società in accomandita non può essere sciolta con l’ apertura di una procedura concorsuale di un socio accomandatario.